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Statuto SISIO

Siamo una società scientifica

Statuto SISIO - Società Italiana di Scienza dell'Igiene Orale

Allegato “A” al repertorio n.ro 40.586/40.797

Denominazione, scopi, sede e durata

Articolo 1

E’ costituita una Associazione denominata “Società Italiana di Scienza dell’Igiene orale – SISIO” il cui Regolamento è parte integrante di questo Statuto. La SISIO finanzia le proprie attività attraverso le quote associative e contributi di enti pubblici e soggetti privati.

Articolo 2

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la salute della popolazione italiana attraverso la promozione dell’Igiene orale ed il miglioramento degli stili di vita come momenti fondamentali per il mantenimento della salute e la prevenzione delle malattie del cavo orale.

A tal fine l’Associazione si occupa dello studio, della ricerca scientifica, dell’aggiornamento e della formazione continua dell’area della scienza dell’Igiene orale e nelle discipline biologiche ad esse inerenti anche attraverso l’erogazione di contributi.

Coopera con gli organismi istituzionali competenti nazionali ed internazionali nei campi sopraindicati, anche ai fini dell’elaborazione di Linee Guida, Trial di studio e ricerca scientifica.

L’Associazione non ha finalità commerciali, sindacali né fini di lucro; potrà occasionalmente effettuare operazioni di natura economica se ciò servirà al miglior raggiungimento dello scopo sociale.

Ogni forma di patrocinio ad eventi culturali e scientifici deve rispondere ai requisiti e alle modalità dell’apposito regolamento.

Articolo 3

L’Associazione ha sede presso il Presidente in carica.

Articolo 4

La durata dell’Associazione è illimitata.

Soci e organi


Articolo 5

Gli aderenti alla SISIO si distinguono in Soci Attivi, Soci Ordinari,  Frequentatori, Studenti, Soci Sostenitori, Soci Onorari, Soci a Vita e Soci Fondatori. Per  queste ultime tre categorie di Soci non è dovuta alcuna quota di iscrizione e associativa. I titoli, le qualifiche e le modalità per accedere alle diverse categorie di Soci sono previsti dal regolamento.

Articolo 6

Oltre ai diritti previsti infra, relativamente alle Assemblee ed agli Organi, i Soci Attivi, Ordinari, Onorari, a Vita e Fondatori hanno diritto alla partecipazione al Congresso annuale, alle manifestazioni culturali ed ai Corsi di aggiornamento organizzati dalla Associazione.

Possono essere organizzati Corsi di aggiornamento e manifestazioni culturali riservati ai soli Soci Attivi.

La qualifica di Frequentatore dà diritto alla partecipazione al Congresso annuale.

La qualifica di Studente dà diritto alla partecipazione alle manifestazioni culturali della SISIO alle condizioni previste per questa categoria.

I Soci devono versare le quote sociali entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dal Consiglio di Presidenza: in caso di mancato pagamento entro detto termine il Socio è automaticamente sospeso dalla sua qualifica e dall’esercizio dei relativi diritti. Il Socio Attivo inadempiente decade dalla qualifica. Per essere riammesso dovrà presentare una nuova domanda corredandola della documentazione prevista dal Regolamento. Tale nuova domanda seguirà l’iter stabilito dal Regolamento stesso (Art. 2).

Articolo 7

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei Soci Attivi;

– l’Assemblea dei Soci Ordinari;

– il Consiglio di Presidenza;

– il Collegio dei Probiviri.

Assemblee

Articolo 8

L’Assemblea dei Soci Attivi è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo, dal Presidente dell’Associazione a mezzo comunicazione scritta spedita almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L’Assemblea è convocata inoltre in qualsiasi momento, con le predette modalità, tutte le volte che il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno e, ove ve ne sia necessità a norma di statuto, in particolare ogni due anni per procedere alle elezioni del Consiglio di Presidenza e delle altre cariche elettive previste dal Regolamento.

L’Assemblea deve essere convocata, con le predette modalità, anche quando ne faccia richiesta, con indicazione dell’ordine del giorno proposto, almeno un terzo dei Soci Attivi in regola con il pagamento delle quote.

L’Assemblea dei Soci Attivi:

– approva il bilancio rendiconto dell’anno precedente (entro il mese di febbraio di ogni anno);

– ratifica l’ammissione dei nuovi Soci Attivi;

– elegge i componenti del Consiglio di Presidenza;

– elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;

– elegge i componenti delle Commissioni previste dal Regolamento;

– delibera sulle modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione;

– delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Presidenza;

– delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

I Soci Attivi sono tenuti a partecipare alle riunioni dell’ Assemblea dei Soci Attivi. Qualora un Socio Attivo non risulti presente di persona per tre volte consecutive alle Assemblee dei Soci Attivi senza inviare una valida giustificazione , perderà la qualifica di Socio Attivo.

E’ ammessa la presenza all’Assemblea per delega nominativa che deve essere inviata o presentata al segretario dal Socio Attivo delegato all’inizio dei lavori assembleari.

Il mantenimento dei requisiti per la qualifica di Socio Attivo verrà sottoposta alla revisione annuale da parte del Collegio dei Probiviri.

Articolo 9

L’Assemblea dei Soci è organo consultivo e deve essere convocata una volta all’anno in occasione del Congresso annuale, con avviso inserito nel programma congressuale. A tale Assemblea, alla quale devono essere illustrati l’attività annualmente svolta dall’Associazione, i risultati ottenuti e i programmi futuri, hanno diritto di assistere tutti i soci.

Alla stessa Assemblea possono essere sottoposte tutte le questioni sulle quali il Consiglio di Presidenza ritenga opportuno acquisire il parere, ancorché non vincolante, dei Soci Ordinari.

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci che risultino regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali.

Articolo 11

Ogni Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Socio, della medesima categoria associativa, al quale dovrà rilasciare delega scritta. Non è ammessa più di una delega per Socio.

Articolo 12

L’Assemblea dei Soci Attivi è valida, in prima convocazione, con l’intervento in proprio o per delega della metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Per le delibere aventi per oggetto modifiche dello Statuto o del Regolamento l’Assemblea sarà valida, in prima convocazione, con l’intervento del 75% degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con l’intervento del 50% degli aventi diritto. Per lo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea sarà valida, con l’intervento in proprio o per delega del 75% degli aventi diritto anche in seconda convocazione.

L’Assemblea dei Soci Ordinari, da tenersi in convocazione unica, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.

Articolo 13

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente ed, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da un membro del Consiglio di Presidenza o da un Socio Attivo designato dagli intervenuti.

Articolo 14

Ogni Socio partecipante all’Assemblea di pertinenza ha diritto ad un voto, oltre a quello eventualmente spettantegli per delega.

L’Assemblea dei Soci Attivi delibera, sia in prima che in seconda  convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti mediante votazione palese.

Le elezioni degli organi dell’Associazione si svolgeranno a scrutinio segreto.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto o del Regolamento è richiesto il voto favorevole del 75% dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea dei Soci Ordinari delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Consiglio di Presidenza

Articolo 15

Il Consiglio di Presidenza è composto da 5 membri, tutti Soci Attivi, e precisamente:

– Il Presidente

– Il Presidente Eletto

– Il Vicepresidente

– Il Tesoriere

– Il Segretario

I componenti del Consiglio di Presidenza restano in carica tre anni al termine dei quali il Presidente Eletto diviene automaticamente Presidente e l’Assemblea dei Soci Attivi provvede alla elezione degli altri quattro componenti.

Il Presidente dell’Associazione non è rieleggibile nei cinque anni successivi.

I membri del consiglio di Presidenza non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi salvo in caso di elezione alla carica di Presidente.

Il Tesoriere al termine del Suo mandato, affianca per sei mesi il tesoriere neoeletto con compiti puramente consultivi

Articolo 16

Il Consiglio di Presidenza ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riservi ad altri organi, indirizza l’attività dell’Associazione al perseguimento dello scopo ed organizza un Congresso annuale.

Il Consiglio, tra l’altro:

– fissa annualmente le quote a carico delle varie categorie di Soci;

– predispone ed approva di norma entro il mese di maggio, il bilancio preventivo;

– predispone il bilancio rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Attivi;

– coordina i lavori delle Commissioni previste dal Regolamento.

Articolo 17

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente oppure su richiesta di due dei suoi membri. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre Consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.

Articolo 18

Qualora nel corso del triennio di durata in carica del Consiglio di Presidenza si renda vacante, per qualsiasi motivo, la carica di Presidente Eletto e/o quella di Segretario e/o quella di Tesoriere entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci Attivi per il completamento del Consiglio.

Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il Vicepresidente ne assumerà le funzioni fino al termine del triennio.

Qualora si renda vacante la carica di Vicepresidente le relative funzioni, fino al termine del triennio, saranno assunte ad interim dal Segretario.

Qualora si dovessero rendere vacanti, nell’arco del triennio ed anche non  contemporaneamente, le cariche di Presidente e Vicepresidente, l’intero Consiglio decade ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere convocata l’Assemblea dei Soci Attivi per l’elezione del nuovo Consiglio, che resterà in carica tre anni e nel quale il precedente Presidente Eletto assumerà la carica di Presidente.

La carica di Presidente e le altre cariche elettive dell’Associazione non sono retribuite. Il Consiglio di Presidenza potrà deliberare rimborsi spese.

Articolo 19

Il legale rappresentante dell’Associazione è il Presidente.

Collegio dei Probiviri – Sanzioni disciplinari

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci Attivi e resta in

carica tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con altre cariche associative, ed è riservata ai soci che abbiano precedentemente ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione.

Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidati potranno accedere alla carica dei Probiviri tutti i Soci Attivi.

Il Collegio dei Probiviri provvede annualmente alla verifica del mantenimento dei requisiti di appartenenza alla Società ed applica le sanzioni previste dal successivo articolo 21.

Articolo 21

Il Socio che si rende colpevole di infrazioni alle norme dello Statuto e del Regolamento, di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o di violazione dell’etica professionale, incorre nelle seguenti sanzioni:

1) censura,

2) sospensione temporanea,

3) perdita della qualifica di Socio Attivo.

4) esclusione dalla Società

Articolo 22

Le denunce al Collegio dei Probiviri devono essere presentate per iscritto al Presidente del Collegio, tramite il Segretario.

Il Collegio può anche procedere di propria iniziativa e deve, in ogni caso, invitare il Socio sottoposto a procedimento disciplinare ad esporre le proprie ragioni personalmente ed in ogni caso per iscritto.

Il Collegio delibera a maggioranza e la decisione motivata per iscritto, è inviata, a cura del Presidente del Collegio, al Presidente dell’Associazione per il successivo inoltro con lettera raccomandata, al Socio interessato.

Bilancio rendiconto e Riserve

Articolo 23

Il bilancio rendiconto annuale deve essere sottoposto all’approvazione  dell’Assemblea dei Soci Attivi entro il mese di febbraio di ogni anno.

L’eventuale avanzo di gestione sarà destinato fino al 20% ad un Fondo di

Riserva Indisponibile e per la differenza ad un Fondo di Riserva Disponibile.

La Riserva Indisponibile potrà essere utilizzata, con delibera dell’Assemblea dei Soci Attivi, esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi.

La Riserva Disponibile potrà essere impegnata, in sede di bilancio preventivo, con delibera del Consiglio di Presidenza.

Articolo 24

Qualora l’Associazione fosse destinataria di lasciti, eredità , donazioni e simili da parte di privati od enti, l’accettazione avverrà secondo le norme in materia ed i relativi importi andranno ad incrementare il Fondo Riserva Indisponibile, salvo diversa disposizione del testatore o donante.

Norme finali

Articolo 25

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora l’Associazione venisse sciolta, l’Assemblea dei Soci Attivi determinerà le modalità della liquidazione e la destinazione dei fondi residui.

Articolo 26

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto tra l’Associazione, i suoi Organi ed i Soci saranno deferite al Collegio dei Probiviri che agirà quale arbitratore.